LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Art. 6
Norma finanziaria
1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si
provvedera' a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con legge di
approvazione del bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 febbraio 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Varani e Francesconi, presentato in data 31 gennaio
2002; oggetto consiliare n. 2541 (VII legislatura);
- dei consiglieri Bartolini, Guerra e Delrio, presentato in data 19
febbraio 2004; oggetto consiliare n. 5341 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente sul n. 148 in data 8 febbraio 2002 e sul n.
285 in data 1 marzo 2004;
- l'oggetto consiliare n. 2541 assegnato alla IV Commissione
consiliare permanente "Sicurezza sociale" in sede referente;
- l'oggetto consiliare n. 5341 assegnato alla IV Commissione
consiliare permanente "Sanita' e Politiche sociali" in sede referente
e in sede consultiva alla Commissione consiliare V "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2005 del 7
febbraio 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale della
consigliera Silvia Bartolini;
- appovato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2005,
atto n. 162/2005.