LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Art. 5
Istituzione del Comitato regionale per la naturopatia
1. istituito il Comitato regionale per la naturopatia (di seguito
"Comitato") con finalita' di consulenza per la Giunta regionale
sull'attuazione della presente legge.
2. Il Comitato e' composto da:
a) un rappresentante dell'Assessorato con competenza alla
formazione;
b) un rappresentante dell'Assessorato competente alla sanita';
c) un rappresentante dell'Associazione dei consumatori;
d) un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi
indicati al comma 3 dell'articolo 4.
3. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) valutare la validita' delle discipline esistenti e di quelle
emergenti da inserire nell'iter formativo;
b) stabilire i criteri per l'accreditamento delle scuole che vogliono
essere riconosciute dalla Regione;
c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che
abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il
riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate
esperienze per svolgere le pratiche di cui all'articolo 3;
d) valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter
formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento;
e) attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti
accreditati alla formazione, affinche' vengano rispettate le
indicazioni specifiche;
f) istituire il registro regionale degli istituti di formazione;
g) istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione,
degli Operatori professionali naturopati del benessere.
4. Il Comitato formula le proprie proposte agli organi competenti
della Regione per le conseguenti determinazioni.