LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Art. 4
Iter formativo
1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici,
regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al
termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore
di pratica in strutture che operino nell'ambito della medicina
convenzionale e non, della durata di tre anni.
2. L'individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per
naturopata e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la
riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con
quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro) e successivi provvedimenti di attuazione in
merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.
3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico di
400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi individuati con
delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato di cui
all'articolo 5.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 2
1) La legge regionale 30 giugno 2003, n.12 concerne Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.