LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Art. 3
Profilo professionale e competenze
1. Il naturopata e' in possesso di un diploma conseguito, presso un
istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso
formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il
superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione
di una tesi e conseguente valutazione di merito.
2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute
dell'individuo attraverso:
a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione
olistica del cliente;
b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale,
sull'igiene, sull'attivita' fisica e sugli stili di vita;
c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica
ed ecologica;
d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la
respirazione;
e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di
integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di
floriterapia;
f) lo stimolo delle potenzialita' di autoguarigione dell'organismo;
g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie
dinamiche relazionali e conflittuali.
3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di
prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la
riabilitazione di patologie specifiche, ne' la prescrizione di
farmaci o diete.
4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre,
centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione
ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al
presente articolo.