LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Art. 2
Definizione e principi
1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per
garantire e migliorare la qualita' della vita.
2. Il naturopata e' un operatore non sanitario del benessere che
realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e
sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori
condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio
psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualita' della
vita.
3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio
equilibrio psicofisico indicando i comportamenti piu' idonei da
seguire;
b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la
causa sempre piu' frequente di un peggioramento della qualita' della
vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il
recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;
c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali
squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre
metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del
benessere secondo una visione olistica della persona.