LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la
figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere (di
seguito indicato come "naturopata") al fine di garantire
all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne
derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata
professionalita' dell'operatore stesso.