LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11
della legge regionale n. 6 del 2005
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005
dopo le parole: "Rete natura 2000," le parole: "deve essere favorita
l'introduzione di specie autoctone" sono sostituite dalle parole: "e'
vietata l'introduzione di specie alloctone.".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 febbraio 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- della consigliera Daniela Guerra; oggetto consiliare n. 1248 (VII
legislatura);
- popolare delle Amministrazioni provinciali di Ravenna e di Bologna,
e delle Amministrazioni comunali di Borgo Tossignano, Casola
Valsenio, Riolo Terme, Brisighella, Fontanelice, e Casalfiumanese,
dichiarato ammissibile dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale con delibera n. 186 del 19 novembre 2002; oggetto
consiliare 3614 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente sul n. 80 in data 2 marzo 2001, sul n. 212 in
data 13 dicembre 2002;
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede di referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 10
febbraio 2005 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Daniela Guerra;
- approvato dal Consigio regionale nella seduta del 15 febbraio 2005,
atto n. 161/2005.