LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi
naturali di cui all'articolo 5. A tal fine, fino all'approvazione del
Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi
ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone,
vengono trasmessi al Parco da parte degli Enti competenti per
l'autorizzazione. Il Parco esprime un nulla-osta motivato entro il
termine di sessanta giorni oltre il quale il nulla-osta deve
intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l'Ente di gestione
non si sara' dotato di idonee strutture tecniche, per l'espressione
dei nulla-osta di propria competenza potra' avvalersi del personale
tecnico degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita
convenzione.
2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di
promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio
previste all'articolo 17, comma 2, lettera e) della legge regionale
n. 6 del 2005 e' demandata al primo programma regionale per le Aree
protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 64 della
legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, comma 1, possono essere modificate la
perimetrazione e la zonizzazione del Parco.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma
4, la Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a
partecipare le Province, i Comuni, le Comunita' montane e le altre
forme associative di cui alla legge regionale del 26 aprile 2001, n.
11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali) territorialmente interessate nonche' le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in
ambito regionale.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e
la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei
avvengono con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti
e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati.
5. L'Ente di gestione, d'intesa con le Province territorialmente
interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche
qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle
zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e
realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie
eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto
degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte
della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti
territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna.
6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio
alla legge regionale n. 6 del 2005.
TITOLO II
MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6
(DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE
E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE NATURALI PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 17 - Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita
legge regionale.
2. E' demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalita' istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore,
dei confini esterni e della zonazione interna valida fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di
legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni
contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i
portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a
cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale
territorialmente interessate.
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente
caratterizzato dalla presenza di aree di proprieta' privata
prevalentemente interessate da attivita' agricole, la Giunta
regionale convoca altresi' una conferenza con le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito
regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33.".
2) Il testo dell'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
e' riportato alla nota all'art. 1.