LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal
presente articolo.
2. Nella zona A l'ambiente e' integralmente tutelato in ogni suo
aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli
assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici e'
vietato, compresa l'attivita' venatoria. L'accesso e' consentito
esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di
guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli
ambienti carsici ed ipogei e' consentito ai gruppi speleologici
affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna
di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla
L.R. 9 aprile 1985, n. 12 "intervento regionale per il potenziamento
della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed
incentivazione del patrimonio alpinistico"), o ad altri gruppi
speleologici specificamente autorizzati dall'Ente di gestione.
3. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono
rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attivita':
a) la costruzione di nuove opere edilizie;
b) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non
siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del
paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;
c) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
d) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
e) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti
e fossi;
f) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
g) la ceduazione dei castagneti da frutto e il taglio per
utilizzazione dei cedui invecchiati;
h) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;
i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
j) l'apertura di nuove cave o discariche;
k) accendere fuochi all'aperto;
l) il campeggio libero;
m) l'attivita' venatoria.
4. Nella zona B sono ammesse le seguenti attivita':
a) sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e
risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d'uso,
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attivita'
istituzionali del Parco o a servizio delle attivita' agricole
esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui
singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;
b) il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato alla conversione
all'alto fusto;
c) gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai
margini dei coltivi;
d) l'apertura di piste ad uso forestale;
e) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse
strettamente locale, purche' previste dagli strumenti urbanistici
vigenti.
5. Nella zona C di protezione ambientale sono permesse le attivita'
agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita' compatibili con
le finalita' istitutive del Parco e sono vietate le seguenti
attivita':
a) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
b) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
c) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti
e fossi;
d) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
e) la ceduazione dei castagneti da frutto;
f) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;
g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
h) l'apertura di nuove cave o discariche;
i) l'attivita' venatoria.
6. Nella zona C sono ammesse le seguenti attivita':
a) interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel
rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai
vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;
b) nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle
attivita' agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno
tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme
vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun Comune, ponendo
particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti,
dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze
ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni
nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie
del luogo;
c) l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attivita'
colturali;
d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da
frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni
di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della
Giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono
favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui
(mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o
evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile);
l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potra' essere
autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione;
e) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea
della vegetazione;
f) interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai
margini dei coltivi;
g) l'attivita' ittica, secondo le norme previste dai Piani ittici
provinciali;
h) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse
strettamente locale, purche' previste dagli strumenti urbanistici
vigenti.
7. Nell'area contigua si applicano le norme degli strumenti
urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti
attivita' che sono vietate:
a) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;
b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
d) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti
e fossi;
e) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole
aree calanchive.
8. Nelle zone B e C del Parco e nell'area contigua sono consentiti la
ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi
carsici, nonche' le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne,
a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei
gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale
dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988;
l'accesso alle grotte e' altresi' consentito per esercitazioni di
soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici e'
consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
9. Nelle aree esondabili, ricomprese nel Parco e nella area contigua
e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e
degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua
naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti
interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza,
manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del
suolo.
10. La continuita' idrica del corso d'acqua e la morfologia
dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di
raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.
11. Per il periodo compreso tra l'istituzione del Parco e
l'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'attivita'
venatoria, viene regolata secondo le modalita' previste dai Piani
faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.