LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 4
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio
costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano,
Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunita' montane dell'Appennino
Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali
altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del
2005.
2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di
Ravenna, d'intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti di
cui al comma 1. La proposta e' formulata entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e
l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme degli
articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del
2005.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 comma 2 della legge regionale 17 febbraio
2005, n. 6 e' il seguente:
"Art. 18 - Ente di gestione
(omissis)
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale
territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche
Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano interesse alla
gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del
proprio territorio.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 18 - Ente di gestione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla
Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi
stabiliti dalla presente legge. Qualora piu' Province siano
interessate, la proposta e' formulata d'intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale
territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche
Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano interesse alla
gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del
proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del
Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una
proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in
conformita' allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Qualora piu' Province siano interessate la proposta di statuto e'
formulata d'intesa tra le stesse.
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la
sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di
revisione.
5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalita'
contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed
all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma
regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi
territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente
omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di
gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il
parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, puo' essere
affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.".
3) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 19 - Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di revisione.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le
procedure previste dallo Statuto del Consorzio medesimo.".
4) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 20 - Attivita' consultiva
1. Il Consorzio svolge la propria attivita' garantendo la piu' ampia
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle
scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta,
composta secondo le modalita' stabilite dallo statuto del Consorzio e
rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a
livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e
interessati all'attivita' del Parco.
2. La Consulta e' chiamata altresi' ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,
sui seguenti atti:
a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c) la proposta di Regolamento del Parco;
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione
del Parco;
e) la proposta di accordo agro-ambientale;
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo
27.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al
comma 2 , il parere si intende rilasciato.
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo
agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua
attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza
degli agricoltori operanti nel Parco con le modalita' previste dallo
statuto del Consorzio.".
5) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' un organismo consultivo con
funzioni propositive ed e' formato da esperti nelle materie e nelle
discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli
Parchi; la sua composizione e' stabilita dallo statuto del Consorzio;
i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte
degli organi del Consorzio ne' di altri organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' chiamato ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,
sui seguenti atti:
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo
27;
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.
3. Lo statuto del Consorzio puo' individuare ulteriori atti da
sottoporre al parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le
modalita' previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle
riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano
caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una
medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico
Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il
termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.".
6) Il testo dell'art. 22 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 22 - Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto
con le modalita' previste dalla legislazione vigente in materia ed
avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale
degli Enti locali.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti
anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali
costituenti il Consorzio e dalla Regione.".
7) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 23 - Direttore
1. Il Direttore e' nominato previa procedura selettiva rivolta a
figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con
le modalita' previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il
personale degli Enti locali ed e' responsabile della gestione
operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio e del
personale dipendente; lo statuto del Consorzio definisce i compiti
specifici del Direttore.".