LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 3
Strumenti di attuazione
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli
articoli 27, 32 e 34 della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessita' ambientale, di cui
all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C,
l'Ente di gestione del Parco puo' predisporre ed adottare progetti di
intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del
Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento
particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la
sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati.
Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la
sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonche'
mediante ulteriori idonee forme di pubblicita'.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facolta' di prendere
visione del progetto e puo' presentare al Consorzio osservazioni e
proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle
osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale
termine il progetto di intervento particolareggiato e' trasmesso alla
Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed
opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di
intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche
necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato
d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di
intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse
Province interessate.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato e'
depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La
Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica
utilita' degli interventi ivi previsti.".
2) Il testo dell'art. 32 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 32 - Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attivita'
consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalita' attuative in
conformita' alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel
Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di
settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del
Parco, predisposti e approvati secondo le modalita' previste per il
Regolamento generale.
2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i
portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo
trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si
esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in
ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con
la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla
trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali,
procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali
modifiche.
3. Il Regolamento generale e' elaborato contestualmente al Piano e
approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e
comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Quando il Parco interessa il territorio di piu' Province il
Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente interessata per
territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attivita', le
iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti
e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e
dell'area contigua.".
3) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del
Parco
1. Nell'ambito delle finalita' istitutive del Parco e delle
previsioni del Piano, nonche' delle modalita' attuative individuate
dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma
regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove
iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a
favorire la crescita economica e sociale delle comunita' residenti. A
tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori
d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di
valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni,
gli impegni, le priorita' e le risorse necessarie per la sua
attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi
annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione
dell'Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce
tra l'altro:
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e
la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la
localizzazione;
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo,
scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e piu' in generale di
tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita
sociale ed economica delle popolazioni residenti;
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le
priorita' degli interventi previsti, nonche' la provenienza delle
relative risorse finanziarie;
d) i criteri e le modalita' per la selezione, ai sensi dell'articolo
12 della Legge 7 agosto 1990, (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed
incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel
Regolamento;
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio naturale del Parco stesso.
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente
di gestione puo' prevedere la stipula di intese e convenzioni con
soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e
gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi
comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentativita' a livello regionale.
4. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione ed e'
approvato dalla Giunta regionale.".