LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 2
Strumenti di pianificazione
1. Il Piano territoriale del Parco e' disciplinato dagli articoli 24,
25, 26, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 6 del 2005.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 24 - Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale
che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat
compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il
Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli
obiettivi specifici e di settore e le relative priorita', precisa,
mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in
relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal
Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge
regionale 24 marzo 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).".
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 e' il seguente:
"Art. 25 - Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e
norme di carattere generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi,
sulla base della seguente classificazione:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale
e' protetto nella sua integrita'. E' consentito l'accesso per scopi
scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione
del Parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo,
acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed
eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale previste dal Piano territoriale, le attivita' agricole,
forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonche' le
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le
attivita' agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita'
compatibili nel rispetto delle finalita' di salvaguardia ambientale
previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessita' di dare
priorita' al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono
consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle
attivita' agrituristiche e agro-forestali compatibili con la
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile
all'interno del territorio del Parco, in conformita' al Capo A-III
dell'allegato alla legge regionale. Per tale zona il Piano definisce
i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con
le finalita' generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale
comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica
specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con
le finalita' di sviluppo delle realta' urbane interessate;
e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di
transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In
tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di
sostenibilita' ambientale che devono essere osservate dal PSC nella
definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attivita'
compatibili con le finalita' istitutive del Parco.
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D
e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge
istitutiva;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di
riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta
disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali,
paesistici e culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso
pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni
degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e
provinciale;
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali
prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato
d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente
di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi
scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale
regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle
acque interne;
f) individua e regolamenta le attivita' produttive e di servizio che,
in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato
sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare
per quanto attiene le attivita' agricole;
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B,
C, D e per le aree contigue;
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei
beni da acquisire in proprieta' pubblica per le finalita' gestionali
dell'area protetta.
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari
utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei
fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua e' vietato
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
5. Nelle zone A, B, C e D e' vietata l'apertura di miniere e
l'esercizio di attivita' estrattive anche se previste dalla
pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica
il medesimo divieto fatta salva la possibilita' del piano
territoriale del Parco di prevedere attivita' estrattive, da attuarsi
tramite piani delle attivita' estrattive comunali, esclusivamente se
la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate e'
compatibile con le finalita' del Parco ed in particolare contribuisce
al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale
delle aree estrattive persegue le finalita' dell'uso pubblico dei
suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed e'
definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore
vigente.".
3) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 26 - Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco e' costituito da:
a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a
individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la
dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla
struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche, alle attivita' e di quant'altro ritenuto
necessario per la piu' completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei
criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua
attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito
del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o piu' rappresentazioni grafiche, atte a definire sul
territorio le scelte di cui all'articolo 25;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e
delle limitazioni, nonche' la regolamentazione delle attivita'
consentite e di quelle incompatibili di cui all'articolo 25;
e) una valutazione della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle
attivita' del Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito
documento denominato VALSAT comprensivo, in presenza di siti della
Rete natura 2000, della prevista relazione d'incidenza.".
4) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 28 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano
territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco e' approvato dalla Provincia secondo la
procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge
regionale, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del
Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonche' la
valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale
secondo i contenuti definiti dalla legge regionale. Qualora, ai sensi
dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale,
questo e' allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della
Provincia, accertata la conformita' degli elaborati predisposti
dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale
di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di
pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la
Regione, i Comuni e le Comunita' montane facenti parte dell'Ente di
gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del
Parco. La Conferenza realizza altresi' la concertazione con le
associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi
una rilevante rappresentativita' a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono
stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 10 e 12
e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione
tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse
nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni
eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le
eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato e' trasmesso alla Regione e agli enti facenti
parte dell'Ente di gestione, nonche' ai Comuni ed alle Province
contermini; il Piano adottato e' depositato presso le sedi della
Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni
dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni
i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono
produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con
le medesime modalita' anche all'Ente di gestione del Parco che e'
chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni
dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla
Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del
Piano puo' sollevare riserve in merito alla sua conformita' alla
legge istitutiva ed al Programma regionale, nonche' alla
pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove
stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare,
decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso
dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve
regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente
sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro
novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la
Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state
accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con
la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di
pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente
valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa puo'
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali
modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,
l'intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano
state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la
Regione in merito alla conformita' del Piano territoriale del Parco
agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in
conformita' all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato
e' depositata per la consultazione presso la Provincia ed e'
trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunita' montane ed agli
altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco,
ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta
approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a
cura della Regione; dell'approvazione e' data notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di piu' Province
il relativo Piano territoriale e' adottato d'intesa tra le Province
interessate. L'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente
interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.".
5) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 30 - Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino
alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di
tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste
dell'art. 12 della legge regionale.".
6) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6
e' il seguente:
"Art. 31 - Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a
carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie
zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica,
si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi
dell'articolo 11 della legge regionale. Il Piano puo' contenere
direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di
quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini
per l'adeguamento, nonche' le eventuali norme di salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri
strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni
normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi
danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli
indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri
di conformita' ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e
40.
4. Il Piano del Parco e' modificato ed aggiornato con la stessa
procedura prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di
pubblica utilita'. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di
interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio.".