LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA
Art. 1 - Istituzione del Parco regionale, finalita' e
obiettivi gestionali
Art. 2 - Strumenti di pianificazione
Art. 3 - Strumenti di attuazione
Art. 4 - Ente di gestione
Art. 5 - Zonizzazione
Art. 6 - Norme di salvaguardia
Art. 7 - Sorveglianza territoriale e sanzioni
Art. 8 - Norme transitorie e finali TITOLO II -
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 (DISCIPLINA
DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)
Art. 9 - Modificazioni all'articolo 11 della legge
regionale n. 6 del 2005
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE
DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Art. 1
Istituzione del Parco regionale,
finalita' e obiettivi gestionali
1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale della Vena
del Gesso Romagnola. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito
territoriale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme,
Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed e' individuato dalla
carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge. Alla
zonizzazione e perimetrazione definitiva si procedera' in sede di
approvazione del Piano territoriale del Parco.
2. Le finalita' istitutive del Parco sono:
a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e
faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro
habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e
geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico,
con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive
comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa
alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai
fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavita' sotterranee
della Vena del Gesso Romagnola;
b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle
preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei
manufatti e degli assetti storici del paesaggio;
c) il recupero di aree degradate nonche' la ricostituzione e la
difesa degli equilibri ecologici;
d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di
ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici
naturalistici e storici;
e) l'incentivazione di attivita' culturali e del tempo libero
collegate alla fruizione ambientale;
f) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a
modalita' colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni
agroalimentari tipiche dell'area;
g) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche
compatibili con le finalita' istitutive del Parco e dell'occupazione
locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;
h) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e
delle identita' locali piu' significative.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti
nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed
allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;
b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al
patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del
perimetro del Parco;
c) la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all'interno
del territorio del Parco;
d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il
loro controllo al fine di assicurare la funzionalita' ecologica del
territorio;
e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione
e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai
visitatori;
f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione
responsabile e sostenibile;
g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni
prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della
fauna selvatica;
h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel
territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni
professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di
gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto
dell'Ente di gestione.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere integrati con il
primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete
natura 2000 previsto all'articolo 64 della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000).
NOTA ALL'ART. 1
Comma 4
1) Il testo dell'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
e' il seguente:
"Art. 64 - Primo programma regionale per le Aree protette e i siti
della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del
Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di
gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono
alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli
14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo
Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura
2000 e' presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del
Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.".