LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 13
Organizzazione
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la
funzionalita';
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del
Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle
questioni relative alla tutela minorile, all'eta' evolutiva ed alla
famiglia;
c) ulteriori modalita' di funzionamento degli uffici del Garante e
l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.