REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 12                                                               
Sede, personale e strutture                                                     
1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della           
struttura del Difensore civico regionale.                                       
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con              
proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche           
professionalita' necessarie allo svolgimento dell'attivita'.                    
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo' chiedere              
pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei                
limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della                   
struttura organizzativa.                                                        
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in            
collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi              
pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed               
indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione            
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai               
sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.                     
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio            
di Presidenza del Consiglio, in conformita' alle proposte del                   
Garante, secondo le norme e le procedure previste per                           
l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio regionale.                    
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo  dell'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Organizzazione                                                        
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del             
Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da            
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente           
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988,           
n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di                   
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali,             
anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella                   
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.                            
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia            
assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9           
della Legge 23 dicembre 1993, n. 559.                                           
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di           
adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in raccordo con le           
Amministrazioni provinciali, e le Province autonome di Trento e di              
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore               
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi           
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla              
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In             
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:                    
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e                     
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;                                   
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di                    
intervento nel settore;                                                         
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai                  
privati.                                                                        
4. Le Regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati           
raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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