LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 12
Sede, personale e strutture
1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della
struttura del Difensore civico regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con
proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche
professionalita' necessarie allo svolgimento dell'attivita'.
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo' chiedere
pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei
limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della
struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in
collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi
pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed
indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai
sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, in conformita' alle proposte del
Garante, secondo le norme e le procedure previste per
l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio regionale.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 4
Il testo dell'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e' il
seguente:
"Art. 4 - Organizzazione
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del
Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988,
n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali,
anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9
della Legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di
adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in raccordo con le
Amministrazioni provinciali, e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
4. Le Regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati
raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.".