REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 11                                                               
Relazioni e pubblicita'                                                         
1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al                 
Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la           
relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2,                   
corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le                     
innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di                
particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente                        
considerazione, il Garante puo' inviare in ogni momento relazioni ai            
suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone              
l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio,               
affinche' il Consiglio le discuta.                                              
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel                
Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti e', inoltre, data              
pubblicita' su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a                
diffusione regionale.                                                           
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere             
chiarimenti sull'attivita' svolta.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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