LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 11
Relazioni e pubblicita'
1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al
Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la
relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2,
corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le
innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di
particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente
considerazione, il Garante puo' inviare in ogni momento relazioni ai
suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone
l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio,
affinche' il Consiglio le discuta.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti e', inoltre, data
pubblicita' su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a
diffusione regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere
chiarimenti sull'attivita' svolta.