LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 10
Indennita'
1. Al Garante spetta l'indennita' di carica prevista per i
consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche.
Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'articolo 6 della legge
regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 e' il seguente:
"Art. 2 - Indennita' di carica
1. L'indennita' mensile di carica dei Consiglieri regionali e'
stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile lorda
di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai
sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
2. Le variazioni dell'indennita' di carica percepita dai componenti
della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale
delle indennita' dei Consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le
variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza.
L'ammontare della variazione e' accertato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennita' di carica non puo' cumularsi con assegni o
indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti
dalle pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo,
vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione
partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui
assegni, indennita', medaglie o gettoni di presenza siano collegati
ad incarichi o ad uffici:
a) che il Consigliere o l'Assessore rivesta in seguito a nomina da
parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il Consigliere o l'Assessore sia chiamato a ricoprire, o cui
sia eletto o nominato, in virtu' di espressa previsione di leggi, o
di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere e' tenuto a
depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi
di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi,
ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il
Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere a adempiere
entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il Consigliere
persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa
l'Assemblea.
Art. 6 - Rimborso delle spese per la partecipazione alle
riunioni istituzionali
1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni
del Consiglio regionale della Giunta regionale, dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle
Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52
dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento nonche'
di altri organismi istituzionali identificati in apposita
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e per tutte
le spese derivanti da attivita' connesse all'espletamento del mandato
e' corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese
costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici
mensilita' annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della
diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente
dall'Ufficio di Presidenza. Il rimborso e' calcolato moltiplicando il
doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede di
riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di
cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza e'
autocertificata dal Consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto
non spetta ai Consiglieri che, in ragione della particolare funzione
svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o
di un'autovettura a guida libera di proprieta' dell'Amministrazione
regionale.
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo
diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b)
del comma 1 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in
cui ha luogo la riunione, ed e' commisurato alla distanza tra questo
comune e quello di residenza di ogni Consigliere.
3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 e' liquidato su
sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali,
indipendentemente dalle funzioni e dalle attivita' svolte a norma di
Statuto.
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al
comma 1 e' operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo
liquidato a norma del comma 1, lettera b).
5. Al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato,
ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non e' corrisposto
il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le
trattenute disposte dal comma 4.
6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:
a) quando il Consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad
altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli
organismi indicati al comma 1 e quando il Consigliere sia inviato in
missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del
comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata
dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le
quali si e' verificata l'assenza, di Commissioni consiliari di cui il
Consigliere non e' componente ma alle quali e' intervenuto in
sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o
quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della Commissione;
o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in
Commissione;
c) quando il Consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non
meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di
cui alla lettera b) del presente comma 6.
7. I richiami alla indennita' di presenza dei Consiglieri, contenuti
nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso
spese di cui al presente articolo.".