REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 10                                                               
Indennita'                                                                      
1. Al Garante spetta l'indennita' di carica prevista per i                      
consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile           
1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli           
eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche.            
Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'articolo 6 della legge           
regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.                                
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo  degli  articoli 2 e 6 della legge regionale 14 aprile 1995,           
n. 42 e' il seguente:                                                           
"Art. 2 - Indennita' di carica                                                  
1. L'indennita' mensile di carica dei Consiglieri regionali e'                  
stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile lorda           
di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai                
sensi dell'art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.                         
2. Le variazioni dell'indennita' di carica percepita dai componenti             
della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale              
delle indennita' dei Consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le             
variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza.                   
L'ammontare della variazione e' accertato con deliberazione                     
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.                             
3. L'indennita' di carica non puo' cumularsi con assegni o                      
indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli             
uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti                
dalle pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo,                
vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione            
partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui                  
assegni, indennita', medaglie o gettoni di presenza siano collegati             
ad incarichi o ad uffici:                                                       
a) che il Consigliere o l'Assessore rivesta in seguito a nomina da              
parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;                           
b) che il Consigliere o l'Assessore sia chiamato a ricoprire, o cui             
sia eletto o nominato, in virtu' di espressa previsione di leggi, o             
di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.             
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere e' tenuto a           
depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi           
di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi,              
ovvero una dichiarazione negativa.                                              
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il                    
Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere a adempiere           
entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il Consigliere             
persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa                
l'Assemblea.                                                                    
          Art. 6 - Rimborso delle spese per la partecipazione alle              
riunioni istituzionali                                                          
1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni              
del Consiglio regionale della Giunta regionale, dell'Ufficio di                 
Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle                
Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52             
dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento nonche'           
di altri organismi istituzionali identificati in apposita                       
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e per tutte             
le spese derivanti da attivita' connesse all'espletamento del mandato           
e' corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese                       
costituito:                                                                     
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici                     
mensilita' annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della           
diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;                         
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente              
dall'Ufficio di Presidenza. Il rimborso e' calcolato moltiplicando il           
doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede di             
riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di            
cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza e'            
autocertificata dal Consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto           
non spetta ai Consiglieri che, in ragione della particolare funzione            
svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o             
di un'autovettura a guida libera di proprieta' dell'Amministrazione             
regionale.                                                                      
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo            
diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b)             
del comma 1 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in           
cui ha luogo la riunione, ed e' commisurato alla distanza tra questo            
comune e quello di residenza di ogni Consigliere.                               
3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 e' liquidato su               
sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali,                      
indipendentemente dalle funzioni e dalle attivita' svolte a norma di            
Statuto.                                                                        
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al                
comma 1 e' operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo            
liquidato a norma del comma 1, lettera b).                                      
5. Al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato,           
ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non e' corrisposto             
il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le               
trattenute disposte dal comma 4.                                                
6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:                        
a) quando il Consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad             
altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli                 
organismi indicati al comma 1 e quando il Consigliere sia inviato in            
missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del             
comma 1 dell'articolo 8;                                                        
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata              
dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le             
quali si e' verificata l'assenza, di Commissioni consiliari di cui il           
Consigliere non e' componente ma alle quali e' intervenuto in                   
sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o           
quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della Commissione;           
o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in                   
Commissione;                                                                    
c) quando il Consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non            
meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di             
cui alla lettera b) del presente comma 6.                                       
7. I richiami alla indennita' di presenza dei Consiglieri, contenuti            
nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso                
spese di cui al presente articolo.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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