LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 9
Durata del mandato, rinuncia e decadenza
1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura
regionale ed e' rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale e'
convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate
fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facolta' di rinunciare all'incarico in qualunque
momento, purche' ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della
Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di
Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilita' o si
verifichino le cause di incompatibilita', se l'interessato non le
elimini entro venti giorni dall'elezione.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per
qualunque causa, la nuova elezione e' posta all'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi
della cessazione del mandato.