REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 8 Elezione 1. Il Garante e' eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. 2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione e' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.