REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 8                                                                
Elezione                                                                        
1. Il Garante e' eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.               
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei                  
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione e' eletto           
il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri                
assegnati alla Regione.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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