LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 3
Tutela degli interessi diffusi
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante puo':
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione
e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a
bambini e ragazzi da attivita', provvedimenti o condotte omissive
svolte dalle Amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di
condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente
della Giunta regionale circa la possibilita' di esperire azioni in
sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti
collettivi dell'infanzia;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi
dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di
danno per bambini e ragazzi;
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie
scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241 del
1990.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e'
il seguente:
"Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento.".