LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 2
Funzioni
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali,
sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni
iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e
sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali
e regionali di tutela dei soggetti in eta' evolutiva;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e
dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali,
secondo le modalita' previste dalla presente legge;
d) segnala ai servizi sociali e all'Autorita' giudiziaria situazioni
che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o
giudiziario;
e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi,
anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore
eta', dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in
ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e
fornisce informazioni sulle modalita' di tutela e di esercizio di
tali diritti;
g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti
indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti,
comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti,
di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da
parte di persone singole, anche di minore eta';
h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di
situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista
igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali
competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la
diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che
rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali
e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di
regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed
eventuale impatto su bambini e ragazzi;
m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le
comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e
nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni
commesse;
n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i
dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in
ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della Legge
23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati
all'infanzia e all'adolescenza;
p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla
propria attivita'.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicita' dei servizi di
informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione
annuale, di cui al comma 1, lettera p).
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e' il
seguente:
"Art. 4 - Organizzazione
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del
Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988,
n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali,
anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9
della Legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di
adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in raccordo con le
Amministrazioni provinciali, e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
4. Le Regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati
raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.".