REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 -  Istituzione del Garante per l'infanzia e                   
l'adolescenza                                                                   
          Art.  2 -  Funzioni                                                   
          Art.  3 -  Tutela degli interessi diffusi                             
          Art.  4 -  Tutela degli interessi e dei diritti                       
individuali                                                                     
          Art.  5 -  Tutela e curatela                                          
          Art.  6 -  Rapporti con il Difensore civico regionale                 
          Art.  7 -  Nomina, requisiti ed incompatibilita'                      
          Art.  8 -  Elezione                                                   
          Art.  9 -  Durata del mandato, rinuncia e decadenza                   
          Art.  10 -  Indennita'                                                
          Art.  11 -  Relazioni e pubblicita'                                   
          Art.  12 -  Sede, personale e strutture                               
          Art.  13 -  Organizzazione                                            
          Art.  14 -  Imputazione ed adempimenti di spesa                       
          Art. 1                                                                
Istituzione del Garante                                                         
per l'infanzia e l'adolescenza                                                  
1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali,                 
istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito                
denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di             
tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi             
ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.                              
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della                
piena indipendenza e non e' sottoposto a forme di subordinazione                
gerarchica.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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