LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Istituzione del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Tutela degli interessi diffusi
Art. 4 - Tutela degli interessi e dei diritti
individuali
Art. 5 - Tutela e curatela
Art. 6 - Rapporti con il Difensore civico regionale
Art. 7 - Nomina, requisiti ed incompatibilita'
Art. 8 - Elezione
Art. 9 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza
Art. 10 - Indennita'
Art. 11 - Relazioni e pubblicita'
Art. 12 - Sede, personale e strutture
Art. 13 - Organizzazione
Art. 14 - Imputazione ed adempimenti di spesa
Art. 1
Istituzione del Garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali,
istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito
denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di
tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi
ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della
piena indipendenza e non e' sottoposto a forme di subordinazione
gerarchica.