LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002
1. Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e'
sostituito dal seguente:
"4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2)
ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla
Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei
registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di
concessione in istruttoria, eseguite con le modalita' previste dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10, comma 4 bis, della legge regionale 31
maggio 2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di
mare territoriale e' il seguente:
"Art. 10 - Norme transitorie
(omissis)
4-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della
lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere
esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di
trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e
delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le
modalita' previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in
materia.
(omissis)".