LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE
Art. 2
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste
dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore
dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed
assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del
beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge,
purche' fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica
dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4
agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione
regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30
novembre 1995.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 64, comma 5, della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 64 - Disposizioni finali
(omissis)
5. La Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 5-bis, comma
3 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine la
Giunta regionale definisce le relative modalita' di selezione e la
composizione delle Commissioni esaminatrici.".