LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 67
Riserve naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve
naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese
interistituzionali con le competenti Autorita' statali allo scopo di
assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema
regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il
procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti
delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato
dovra' integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in
quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e
valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e
monitoraggio.