LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Primo programma regionale per le Aree protette
e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del
Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di
gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono
alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli
14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo
Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura
2000 e' presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del
Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.