LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA
E POLIZIA FORESTALE
Art. 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 e'
sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente
legge, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro
250,00, avendo riguardo alla gravita' delle violazioni e ad eventuali
reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la
confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e
dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.".