LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 61
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000, ripartite secondo le modalita' definite nel programma
regionale di cui all'articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue
parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta
regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della
Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti
di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo
principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale
e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura
2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione
dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore
degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi
promossi e realizzati congiuntamente da piu' Aree protette
appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli
stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6
dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del
Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario
generale e i criteri di riparto delle disponibilita' finanziarie per
la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 12.