LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 60
Sanzioni in materia di Aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui
all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi
vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera b);
e' applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2,
una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di
particolare tenuita' la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono cosi'
determinate:
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento
di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area
protetta;
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di
ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area
protetta;
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attivita',
opere o interventi che non comportano trasformazioni
geomorfologiche;
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni
geomorfologiche, nonche' per la realizzazione di attivita' edilizie
ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in
difformita' dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di
cui al comma 1;
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la
perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di
habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della
direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere altresi'
ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del
trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in
pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede
all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entita' della sanzione, irrogata dal soggetto
gestore dell'area protetta o del sito, sara' stabilita in base alla
gravita' dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita'
dell'azione;
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente
conseguibili;
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione
della sanzione e la relativa definizione dei criteri di
applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area
protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
NOTA ALL'ART. 60
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e' il
seguente:
"Art. 18
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di
legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta
l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione
appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei Conti,
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata
in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al
fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei
quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente
legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del
danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque
conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario
per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in
conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno
risponde nei limiti della piu' propria responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti
dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire
nell'a'mbito di apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche
in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in
sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali
ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale
delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.".