LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 59
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti
colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco,
dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino
riduzione del reddito, il soggetto gestore provvedera' nei confronti
dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo
secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del
Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere
documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto
all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e
Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause
imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed
ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti
specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine
dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve e' dovuto un
contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici
ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.
8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria); per i danni prodotti
all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna
selvatica nei confronti delle quali e' consentito l'esercizio
venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a
cui e' affidata la gestione venatoria.
NOTA ALL'ART. 59
Comma 3
1) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.
8 e' il seguente:
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole
(sostituito dall'art. 14, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:
a) degli ambiti terrioriali di caccia qualora si siano verificati nei
fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle
rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano
verificati nei rispettivi fondi;
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito
l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione
e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lett. d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche
temporanemente, per ragioni di pubblico interesse.".