LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell'articolo 37, comma 2, della legge
regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla
semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di
conformita', dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni
d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei
siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli
impianti, alle opere e alle attivita' sottoposti al parere di
conformita' ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del
nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione
di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6
della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformita' e il
nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed
in applicazione delle modalita' e dei principi di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 58
Comma 1
1) Il testo dell'art.37 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6,
e' il seguente:
"Art. 37 - Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate
alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa,
regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme
generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel
rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola
le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti,
anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica
Amministrazione da parte dei cittadini, favorendo quando possibile e
opportuno, la modalita' dello Sportello Unico nei confronti dei
soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica
Amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica
considerazione le finalita' di cui al comma 2 e le connesse
esigenze.
4. La Regione sottoscrive con le Amministrazioni interessate dai
procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti
locali e Amministrazioni competenti.
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione
indirizza l'intervento legislativo in funzione di:
a) individuare le attivita' che possono essere esercitate sulla base
di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti
dalle norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la
responsabilita' del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o
concessione laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggo sull'efficacia delle riforme introdotte
e delle loro applicazioni.
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di
innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze
attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima
fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e
delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di
propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a
materie di particolare interesse per lo sviluppo economico,
territoriale e sociale della Regione.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7,
e' il seguente:
"Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e' effettuata
dal soggetto competente all'approvazione del progetto o
dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui
all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani
di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo
3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale) e' ricompresa e sostituita da
tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ente competente puo'
avvalersi, previa convenzione della Provincia.".