LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 57
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio
delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di
gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti
locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo
30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita').
NOTA ALL'ART. 57
Comma 1
1) Il testo dell'art.30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6,
e' il seguente:
"Art. 30 - Potere sostitutivo
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di popria competenza legislativa, la Regione, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi incui vi sia una accertata e
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema
regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragoni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un Commissario, dandone comunicazione alla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo pevisti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".