LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema
regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato
guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come
definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale
4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti
del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e
delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento
delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta
inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale
n. 24 del 2003, nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico
e nei Paesaggi protetti e' di competenza delle strutture di polizia
locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonche' degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla
legislazione statale vigente. Puo' essere inoltre affidata, mediante
apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni
attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la
sorveglianza e' svolta altresi' dalle strutture di polizia locale di
cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonche' dagli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della
legislazione statale vigente.
NOTE ALL'ART. 55
Comma 4
1) Il testo dell'art.12 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
e' il seguente:
"Art. 12 - Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarieta' delle funzioni ai
sensi dell'art. 118, comma primo della Costituzione, esercita, in
materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento,
indirizzo, raccomandazione tecnica, nonche' di sostegno all'attivita'
operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli
appartenenti alla polizia locale.
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato
tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo
in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa
formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia Amministrativa
locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti
alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
dipendenti da rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni,
nonche' altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i
cittadini.
3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana
raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attivita',
al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla
dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale,
comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la
Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di
polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative
di studio ed approfondimento.
4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico
per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio
regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.".
Comma 6
2) Il testo dell'art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e' il seguente:
"Art. 15 - Sorveglianza
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad
esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della Legge 8 luglio 1986,
n. 349, e dall'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i
corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e'
affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni
di sorveglianza connesse all'applicazione del presente
regolamento.".