LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 54
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione
delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme
associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di
riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di
cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli
indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma
regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia
attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al
comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e
rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici,
faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali
presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la
protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la
eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per
l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilita' ambientale relativa alle
attivita' agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attivita'
antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualita' ambientale, dello stato dei
ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle
risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono
avvalersi, previa intesa, per finalita' consultive, del Comitato
tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti
al territorio della medesima Provincia.
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14,
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle
Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione,
rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma
e sui relativi fabbisogni finanziari.