REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 54                                                               
Gestione e pianificazione                                                       
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione            
delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme                   
associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.                      
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di                   
riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di                  
pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di            
cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli                    
indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma                  
regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia            
attraverso l'atto istitutivo.                                                   
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese            
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la                
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da                
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.                     
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico,                     
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al            
comma 2, assicurano in particolare:                                             
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e                            
rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici,                  
faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali             
presenti;                                                                       
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la                   
protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la                     
eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per             
l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;                    
c) il controllo della sostenibilita' ambientale relativa alle                   
attivita' agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attivita'                  
antropiche ammissibili;                                                         
d) il monitoraggio della qualita' ambientale, dello stato dei                   
ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle           
risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.                                  
5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono              
avvalersi, previa intesa, per finalita' consultive, del Comitato                
tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti            
al territorio della medesima Provincia.                                         
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14,           
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle           
Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione,               
rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma            
e sui relativi fabbisogni finanziari.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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