LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le
Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri,
degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla
Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed
in osservanza delle finalita' e degli specifici obiettivi gestionali
previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il
territorio di piu' Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro
alla sua istituzione; l'intesa e' promossa dalla Provincia
maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di
riequilibrio ecologico sono:
a) le finalita';
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12
e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva
prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del
1994, nonche' le associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentativita' a livello regionale, convoca un'apposita
conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunita'
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.
11 del 2001 territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di riequilibrio
ecologico gia' previste dagli strumenti urbanistici comunali su
proposta dei Comuni e in conformita' al Programma regionale di cui
all'articolo 12.
NOTA ALL'ART. 53
Comma 4
Il testo dell'art.10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e'
riportato nella nota all'art. 50.