LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 52
Programma triennale di tutela e di valorizzazione
del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio
naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della
Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione
finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per
perseguire le proprie finalita' istitutive, in raccordo con gli
indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi
nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio
protetto definisce le modalita' di consultazione della comunita'
locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di
valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di
dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche
ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa
per la sua attuazione e l'individuazione delle priorita' degli
interventi previsti, nonche' la previsione delle relative risorse
finanziarie.
3. Qualora piu' Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano
ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite
specifici accordi di programma puo' convenirsi la formazione e
l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di
valorizzazione.
CAPO V
Aree di riequilibrio ecologico