REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 52                                                               
Programma triennale di tutela e di valorizzazione                               
del Paesaggio naturale e seminaturale protetto                                  
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio            
naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della                
Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione                     
finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per                
perseguire le proprie finalita' istitutive, in raccordo con gli                 
indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi                
nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio              
protetto definisce le modalita' di consultazione della comunita'                
locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di                    
valorizzazione.                                                                 
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di                  
dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche             
ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa              
per la sua attuazione e l'individuazione delle priorita' degli                  
interventi previsti, nonche' la previsione delle relative risorse               
finanziarie.                                                                    
3. Qualora piu' Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano                 
ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite             
specifici accordi di programma puo' convenirsi la formazione e                  
l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di                   
valorizzazione.                                                                 
CAPO V                                                                          
Aree di riequilibrio ecologico                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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