LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 51
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione
dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre
forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali
e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di
cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli
indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma
regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia
attraverso la delibera istitutiva.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale e' effettuato entro un
anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,
utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la
concertazione istituzionale di cui al Titolo I, Capo III, della legge
regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli
previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e
paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attivita'
agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio
rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole
specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e
geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni
vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato
di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica
compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue
risorse in funzione dello sviluppo delle comunita' locali.
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti
possono avvalersi, previa intesa, per finalita' consultive, del
Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o
appartenenti al territorio della medesima Provincia.
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14,
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei
Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione,
rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma
e sui relativi fabbisogni finanziari.
NOTA ALL'ART. 51
Comma 4
1) Il testo dell'art.15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
e' il seguente:
"Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attivita' venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15
della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo
rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale
oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31
dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con
provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se
non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di
esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche'
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifica ovvero di attivita' di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attivita' di rilevante interesse ambientale la
domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento
ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie
incluse nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, sulla
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.".