REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 49                                                               
Nulla-osta                                                                      
1. L'Ente di gestione della Riserva, secondo quanto previsto                    
dall'articolo 13, comma 1, della Legge n. 394 del 1991, rilascia il             
nulla-osta dopo aver verificato la conformita' tra le norme del                 
provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale             
di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti,               
opere, attivita' che comportino trasformazioni ammissibili                      
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della                 
Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si            
intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla             
richiesta puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta                
giorni i termini di espressione del nulla-osta.                                 
2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume                
anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.                       
3. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli                  
aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita                    
direttiva.                                                                      
CAPO IV                                                                         
Paesaggi naturali e seminaturali protetti                                       
NOTA ALL'ART. 49                                                                
Il testo dell'art.13 della Legge 16 dicembre 1991, n. 394 e'                    
riportato nella nota all'art. 40.                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina