LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della Riserva, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, della Legge n. 394 del 1991, rilascia il
nulla-osta dopo aver verificato la conformita' tra le norme del
provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale
di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti,
opere, attivita' che comportino trasformazioni ammissibili
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della
Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si
intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla
richiesta puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta
giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume
anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
3. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli
aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita
direttiva.
CAPO IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
NOTA ALL'ART. 49
Il testo dell'art.13 della Legge 16 dicembre 1991, n. 394 e'
riportato nella nota all'art. 40.