LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 47
Programma triennale di tutela
e di valorizzazione della Riserva
1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della
Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di
cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispone il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione, che puo' essere articolato
in programmi attuativi annuali.
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in
particolare prevede:
a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente
naturale;
b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da
attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva
nell'arco di validita' temporale del programma stesso;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione del programma;
d) la definizione di criteri e modalita' per la realizzazione e la
promozione delle attivita' educative, divulgative, didattiche e di
ricerca scientifica.
3. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione della
Riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali
territorialmente interessati.