REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 47                                                               
Programma triennale di tutela                                                   
e di valorizzazione della Riserva                                               
1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della                 
Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di              
cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispone il Programma                 
triennale di tutela e di valorizzazione, che puo' essere articolato             
in programmi attuativi annuali.                                                 
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in                      
particolare prevede:                                                            
a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente                   
naturale;                                                                       
b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da              
attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva                 
nell'arco di validita' temporale del programma stesso;                          
c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per                    
l'attuazione del programma;                                                     
d) la definizione di criteri e modalita' per la realizzazione e la              
promozione delle attivita' educative, divulgative, didattiche e di              
ricerca scientifica.                                                            
3. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione della               
Riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali                     
territorialmente interessati.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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