LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 46
Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva e' lo strumento di carattere
gestionale e regolamentare per attuare le finalita' e gli obiettivi
gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e
ambientale, disciplina le attivita' consentite e le relative
modalita' attuative, nonche' l'accesso del pubblico, fissa i criteri
ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da
acquisire in proprieta' pubblica, le opere e gli interventi necessari
alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di
partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a
livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle
organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e
dell'artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attivita',
iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione
e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei
proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro
della Riserva.
5. L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto,
sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora
il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora
la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla
coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento
istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia puo'
procedere all'approvazione.
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di piu'
Province il Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente
interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre
Province.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.