LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della
Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12
della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale
e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al
comma 1 e' vietata altresi' l'attivita' venatoria nel territorio
compreso nei confini della Riserva naturale.
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo dell'art.12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e'
il seguente:
"Art. 12 - Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da
compromettere o renderne piu' gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data
di adozione, salvo diversa previsione di legge.".