REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 42                                                               
Istituzione                                                                     
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con               
deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli                   
specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale              
indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12.                        
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:                               
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini                  
esterni e della zonazione interna;                                              
b) le finalita', le norme di attuazione e di tutela;                            
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all'articolo 5;                    
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la              
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,             
culturali e paesaggistiche del territorio.                                      
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta                     
regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel                  
Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le                         
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in           
ambito regionale operanti sul territorio, nonche' le associazioni               
ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a livello                 
regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a                 
partecipare le Province, i Comuni, le Comunita' montane e le altre              
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001                    
territorialmente interessate.                                                   
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva e'               
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' depositata              
per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia            
e dei Comuni interessati.                                                       
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione, chiunque puo' presentare osservazioni alla             
Regione.                                                                        
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5,                 
approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle           
osservazioni pervenute.                                                         
7. La delibera del Consiglio e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere                
valore di prescrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della                
legge regionale n. 20 del 2000.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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