LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con
deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli
specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale
indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini
esterni e della zonazione interna;
b) le finalita', le norme di attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all'articolo 5;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta
regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel
Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in
ambito regionale operanti sul territorio, nonche' le associazioni
ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a livello
regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a
partecipare le Province, i Comuni, le Comunita' montane e le altre
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001
territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva e'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' depositata
per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia
e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, chiunque puo' presentare osservazioni alla
Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5,
approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle
osservazioni pervenute.
7. La delibera del Consiglio e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere
valore di prescrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge regionale n. 20 del 2000.