LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 40
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il
nulla-osta dopo aver verificato la conformita' tra le norme di
salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le
disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi,
impianti, opere, attivita' che comportino trasformazioni ammissibili
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e
dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il
nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta
giorni dalla richiesta puo' rinviare, per una sola volta, di
ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non e' dovuto nella zona "D".
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione
paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune
interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del
Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli
aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita
direttiva.
CAPO II
Parchi naturali interregionali
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art.13 della Legge 16 dicembre 1991, n. 394 e' il
seguente:
"Art. 13 - Nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al
preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la
conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende
rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo
dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente
parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla
osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del
termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso
giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con
deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui
composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del
parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta,
con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola
volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla
osta.".