LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 37
Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili
interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano
resi necessari per assicurarne la funzionalita' ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati
prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in
subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed
attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio
personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e
appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma e' necessario
acquisire il parere favorevole dell'INFS.
3. Allo scopo di preservare l'integrita' e la funzionalita' degli
ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove
opportuno, al controllo od all'eradicazione delle specie alloctone.