LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 36
Gestione della fauna selvatica
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarieta' della politica
faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione
faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere
coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni
faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalita'
ecologica in un rapporto di compatibilita' con le attivita' agricole
e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale
qualora stipulato.
2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la
Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di
competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni
deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano
faunistico-venatorio stesso.
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono
basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante
periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento
e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il
parere preventivo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche
le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del
settore.
4. Alle attivita' di monitoraggio e di censimento provvede
direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del
proprio personale o di altro personale in possesso di idonea
abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.