LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 35
Tutela della fauna selvatica
1. La gestione faunistica dei Parchi e' finalizzata alla
conservazione della diversita' genetica delle popolazioni di fauna
selvatica presenti, nonche' alla tutela degli habitat indispensabili
alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine i Parchi
promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di
tutela.
2. Nel territorio dei Parchi e' vietata la cattura, l'uccisione, il
danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione
degli interventi di cui all'articolo 37.
3. Nel Parco e' vietata l'attivita' venatoria. L'attivita' ittica e'
consentita secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal Regolamento
del Parco.