LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 34
Programma triennale di gestione
e valorizzazione del Parco
1. Nell'ambito delle finalita' istitutive del Parco e delle
previsioni del Piano, nonche' delle modalita' attuative individuate
dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma
regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove
iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a
favorire la crescita economica e sociale delle comunita' residenti. A
tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori
d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di
valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni,
gli impegni, le priorita' e le risorse necessarie per la sua
attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi
annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione
dell'Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce
tra l'altro:
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e
la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la
localizzazione;
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo,
scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e piu' in generale di
tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita
sociale ed economica delle popolazioni residenti;
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le
priorita' degli interventi previsti, nonche' la provenienza delle
relative risorse finanziarie;
d) i criteri e le modalita' per la selezione, ai sensi dell'articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle
agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici
previsti nel Regolamento;
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio naturale del Parco stesso.
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente
di gestione puo' prevedere la stipula di intese e convenzioni con
soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e
gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi
comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentativita' a livello regionale.
4. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione ed e'
approvato dalla Giunta regionale.
NOTA ALL'ART. 34
Comma 2
1) Il testo dell'art.12 della Legge 7 agosto1990, n. 241 e' il
seguente:
"Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.".