LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 32
Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attivita'
consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalita' attuative in
conformita' alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel
Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di
settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del
Parco, predisposti e approvati secondo le modalita' previste per il
Regolamento generale.
2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i
portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo
trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si
esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in
ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con
la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla
trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali,
procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali
modifiche.
3. Il Regolamento generale e' elaborato contestualmente al Piano e
approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e
comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Quando il Parco interessa il territorio di piu' Province il
Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente interessata per
territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attivita', le
iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti
e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e
dell'area contigua.