LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a
carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie
zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica,
si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi
dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano puo'
contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali
e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi
termini per l'adeguamento, nonche' le eventuali norme di
salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri
strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni
normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi
danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli
indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri
di conformita' ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e
40.
4. Il Piano del Parco e' modificato ed aggiornato con la stessa
procedura prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di
pubblica utilita'. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di
interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
Il testo dell'art.11 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e' il
seguente:
"Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani
1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in
indirizzi, direttive e pescrizioni. In particolare:
a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare
obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani
settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo
ambiti di discrezionalita' nella specificazione e integrazione delle
proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle
specifiche realta' locali;
b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere
osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e
dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani,
predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9, e
nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani
stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni
disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni
consentite.
2. Le pescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed
attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo
le modalita' previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni
incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e
negli atti amministrativi attuativi. Gli Enti pubblici provvedono
tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di
pianificazione e degli atti amministrativi non piu' attuabili per
contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a
quanto previsto dal comma 1.".