LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 30
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino
alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di
tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste
dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000.